I gestori hanno l’obbligo di identificare personalmente gli ospiti delle loro Strutture Ricettive
rif. Norma dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
L’identificazione personale degli ospiti è un obbligo per garantire la sicurezza pubblica.
L’identificazione degli ospiti consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la presenza di persone sul territorio e di prevenire eventuali attività illecite. La verifica dei documenti è fondamentale per tutelare dei cittadini garantendone la sicurezza e anche perché è un obbligo di legge, il mancato rispetto di questa normativa comporta sanzioni amministrative.
Pratiche come il check-in online o l’utilizzo di sistemi automatici di riconoscimento non sono conformi alla legge e non esimono il gestore dalla responsabilità di verificare l’identità dell’ospite.
Cosa devono fare i gestori delle strutture ricettive?
1 Verificare i documenti: Al momento del check-in, il gestore deve richiedere un documento d’identità valido a ogni ospite e verificarne la corrispondenza con la persona presente;
2 Trasmettere comunicazione alla Questura competente entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite (o entro 6 ore per soggiorni inferiori a 24 ore) utilizzando le modalità indicate dal Ministero dell’Interno.
3 Aggiornare il portale “Alloggiati Web” secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 07/01/2013, come modificato dal Decreto del Ministero dell’Interno del 16/09/2021.
Anche le piattaforme online per lo scambio di case (come Airbnb) sono soggette a questi obblighi. I dati degli ospiti devono essere inseriti nel portale “Alloggiati Web”.
Sono interessati alla normativa alberghi, bed and breakfast,
affittacamere, case vacanze, piattaforme online
per lo scambio di case e marina resort.
Il Comune di Bagheria invita tutti i gestori di strutture ricettive a collaborare attivamente per garantire la sicurezza del nostro territorio.
Rispettando la normativa sull’identificazione degli ospiti, contribuite a creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti.
Gli obblighi previsti dal DA n. 1783 del 27/07/2022
per le strutture ricettive
Il Decreto Assessoriale prevede l’obbligo di comunicare giornalmente, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici “Turist@t”, i dati relativi agli arrivi e alle presenze, per le finalità connesse all’obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.
I titolari delle strutture ricettive o degli alloggi in affitto, nonché chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici o siti web, sono tenuti a pubblicare il codice CIR di ogni struttura negli annunci, nelle pubblicità e nelle prenotazioni.
Il CIR dovrà essere ben visibile accanto alla denominazione. L’obbligo riguarda qualsiasi mezzo promozionale, anche le piattaforme ospitate da server che si trovano al di fuori del territorio dell’Unione europea.
I titolari delle strutture ricettive dovranno adempiere a quanto disposto dal decreto assessoriale entro 30 giorni dal rilascio del CIR da parte della Regione Siciliana.